Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1904 al 1 marzo 1923. Leggi il testo vigente →
Spetta alla Commissione provinciale di dar parere:
- a)sulle proposte di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza;
- b)sulle domande di erezione in ente murale di nuove istituzioni di beneficenza e sugli statuti relativi, nonche' sulle domande delle dette istituzioni per l'accettazione di lasciti e donazioni o per l'acquisto di beni stabili, a mente della legge 21 giugno 1896, n. 218;
- c)sulle questioni relative alla dichiarazione della natura giuridica delle istituzioni di beneficenza, agli effetti dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;
- d)sulle proposte formulate tanto per iniziativa dei corpi locali, quanto d'ufficio, relative alle misure di concentramento, trasformazione, raggruppamento, revisione e compilazione di nuovi statuti;
- e)sui decreti per ordinare la chiusura degli istituti privati di beneficenza aventi per iscopo il ricovero, anche momentaneo, da emettersi dal prefetto nei casi di abuso della pubblica fiducia o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi od all'esercizio della beneficenza. Sono salve le attribuzioni spettanti al prefetto in materia di pubblica igiene, a mente della legge 22 dicembre 1883, n. 5849, sulla tutela dell'igiene e della sanita' pubblica, ed e' pure, nei casi d'urgenza, fatta salva al prefetto la facolta' di adottare provvedimenti provvisori senza richiedere il parere della Commissione.
Testo in vigore dal 27 luglio 1904 al 1 marzo 1923
