Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1923 al 22 dicembre 2008. 306 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Sono devolute alla cognizione della Commissione provinciale tutte le materie relative alla beneficenza pubblica ora sottoposte all'esame della Giunta provinciale amministrativa, di cui pero' resta ferma la giurisdizione contenziosa, e particolarmente le spetta di approvare:
tolto: a) i bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle confraternite e delle societa' di patronato pei liberati dal carcere, la destinazione delle nuove e maggiori entrate non previste in bilancio e lo storno di fondi;
tolto: b) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni;
tolto: c) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;
tolto: d) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori nei casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;
tolto: e) l'ammissione di membri aggregati a far parte della Congregazione di carita' e la loro revoca;
tolto: f) la costituzione di consorzi fra gli istituti di beneficenza esistente in una provincia, per erogare in comune la rispettiva beneficenza mediante la fondazione di ricoveri di mendicita', di ospedali, di riformatori o altre istituzioni consimili;
tolto: g) i ruoli organici degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e le liquidazioni di queste.
tolto: In occasione dell'approvazione dei bilanci e dei ruoli organici cura la riduzione allo stretto necessario delle spese di amministrazione e di personale, a mente dell'art. 39 della legge 17 luglio 189), n. 6972, e la eliminazione di tutte le spese non obbligatorie, ne' necessarie per il raggiungimento dei fini dell'ente;
tolto: h) i regolamenti interni di amministrazione delle istituzioni di pubblica beneficenza ed i regolamenti relativi alla costituzione di societa' comunali o provinciali di patronato dei liberati dal carcere.
tolto: Le deliberazioni sottoposte all'approvazione della Commissione provinciale sono soggette alle formalita' di cui all'art. 34 della legge 17 luglio 1891, n. 6072, ed i bilanci debbono essere pubblicati nel modo stabilita dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1901, n. 533.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1904-07-18;390~art3 · fonte del testo
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