Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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4 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1923 al 22 dicembre 2008. 333 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La Commissione provinciale deve curare il coordinamento delle varie firme di assistenza e beneficenza e dei vari modi di erogazione nei singoli comuni e nell'intera provincia.
tolto: A questo scopo:
tolto: a) vigila la gestione delle Congregazioni di carita' e delle istituzioni elemosiniere, affinche' la erogazione della beneficenza si compia secondo le norme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, o dal regolamento 5 febbraio 1891, n. 99;
tolto: b) promuove federazioni tra le istituzioni di pubblica beneficenza della provincia per l'integrazione delle diverse forme di beneficenza fra loro, e ne approva gli statuti ed i regolamenti;
tolto: c) riceve le istanze di ricovero e di sussidio trasmesse o presentate da chiunque e le indirizza a quelle tra le istituzioni pubbliche o private di beneficenza esistenti nella provincia, che ritenga piu' adatte a provvedere.
tolto: A tal fine le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza dovranno comunicare alla Commissione provinciale copia dei loro statuti e delle successive modificazioni ed, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto indicante le somme od i posti che sono disponibili o si reputa possano rendersi tali durante l'anno, e le vacanze di tali posti appena si verificano;
tolto: d) provvede che dalle Congregazioni di carita' e dalle altre pubbliche istituzioni di beneficenza siano fornite alle istituzioni od associazioni private di beneficenza le notizie che si reputano utili al migliore coordinamento fra la beneficenza pubblica e la privata, e specialmente gli elenchi delle persone sussidiate e l'elenco dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati;
tolto: e) decide sui ricorsi che vengono presentati contro le concessioni di assegni continuativi e le erogazioni di qualunque natura fatte dalle istituzioni pubbliche di beneficenza quando si adduca che importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accoglie i ricorsi, annulla le deliberazioni impegnate e provvede in merito. Puo' annullare d'ufficio, sopra denuncia del prefetto, le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismo, salvo agli interessati di sperimentare il ricorso di cui all'art. 18 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-07-18;390~art5 · fonte del testo
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