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((La Commissione centrale di cui all'articolo precedente e' costituita:
- a)da un presidente di Sezione del Consiglio superiore coloniale, presidente;
- b)da due membri effettivi del Consiglio superiore coloniale designati dallo stesso;
- c)dai direttori generali degli affari civili e degli affari economici e finanziari del Ministero dell'Africa Italiana o da due funzionari di grado non inferiore al 6° appartenenti al ruolo di governo dell'Amministrazione coloniale od a quello di gruppo A dell'Amministrazione finanziaria comunque assegnati al Ministero dell'Africa Italiana;
- d)da un direttore generale e da tre, funzionari di grado non inferiore al 6° del Ministero delle finanze, designati dal Ministero delle finanze. La Commissione ha sede presso il Ministero dell'Africa Italiana e ne e' segretario un funzionario del ruolo di governo dell'Amministrazione coloniale di grado non inferiore all'8° oppure un funzionario di pari grado dell'Amministrazione finanziaria comunque assegnato al Ministero dell'Africa Italiana. La nomina dei componenti della Commissione e' fatta ogni biennio, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana. I compensi spettanti al presidente e ai componenti della Commissione saranno determinati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze)).
Testo in vigore dal 14 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009
