Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009. 187 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La Commissione centrale di cui all'articolo precedente e' costituita:
tolto: a) da un presidente di Sezione del Consiglio superiore coloniale, presidente;
tolto: b) da due membri effettivi del Consiglio superiore coloniale designati dallo stesso;
tolto: c) dai direttori generali degli affari civili e degli affari economici e finanziari del Ministero dell'Africa Italiana o da due funzionari di grado non inferiore al 6° appartenenti al ruolo di governo dell'Amministrazione coloniale od a quello di gruppo A dell'Amministrazione finanziaria comunque assegnati al Ministero dell'Africa Italiana;
tolto: d) da un direttore generale e da tre, funzionari di grado non inferiore al 6° del Ministero delle finanze, designati dal Ministero delle finanze. La Commissione ha sede presso il Ministero dell'Africa Italiana e ne e' segretario un funzionario del ruolo di governo dell'Amministrazione coloniale di grado non inferiore all'8° oppure un funzionario di pari grado dell'Amministrazione finanziaria comunque assegnato al Ministero dell'Africa Italiana. La nomina dei componenti della Commissione e' fatta ogni biennio, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana. I compensi spettanti al presidente e ai componenti della Commissione saranno determinati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-05-23;665~art3 · fonte del testo
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