Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1932 al 16 dicembre 2009. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il ricorso alla Commissione centrale deve essere presentato dal contribuente entro tre mesi dalla notifica della decisione delle Commissioni di secondo grado o di appello funzionanti nelle rispettive Colonie e non sospende il pagamento delle tasse, imposte o delle eventuali penalita'. Il ricorso, redatto in carta bollata daL. 5, deve essere firmato dall'interessato oppure, in caso di piu' interessati, da uno di essi. Nel ricorso si esporranno il fatto, le questioni ed i capi della decisione contestata, indicando le disposizioni di legge che si affermano violate od erroneamente applicate e interpretate. I documenti uniti al ricorso potranno essere prodotti, in originale od in copie autentiche, in esenzione da tassa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-05-23;665~art4 · fonte del testo
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