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La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, e' costituita:
- a)da un presidente di sezione del Consiglio superiore coloniale, presidente;
- b)da due membri effettivi del Consiglio superiore coloniale designati dallo stesso;
- c)dai direttori generali per le Colonie dell'Africa orientale e dell'Africa settentrionale;
- d)da un direttore generale e da tre funzionari, di grado non inferiore al sesto, del Ministero delle finanze, designati dal Ministero delle finanze. La Commissione ha sede presso il Ministero delle colonie; ne e' segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale (gruppo A) di grado non inferiore all'ottavo. La nomina dei componenti la Commissione e' fatta ogni biennio, con decreto del Ministro per le colonie.
Testo in vigore dal 23 giugno 1932 al 14 febbraio 1939
