Art. 27 — Indicazione soggette alla tassa di sbarco e relative aliquote
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 maggio 2009, n. 107.
Abrogato dal 20 agosto 2009
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 maggio 2009, n. 107.
Abrogato dal 20 agosto 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 1963 al 20 agosto 2009. 71 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Sulle merci provenienti dall'estero che vengono sbarcate nei porti, rade o spiagge dello Stato per essere destinate alla importazione definitiva o temporanea si applica una tassa di sbarco per ogni tonnellata metrica nella seguente misura:
tolto: a) lire 10 per fosfati e assimilati e nitrati escluso il nitrato di soda;
tolto: b) lire 20 per i materiali da costruzione muraria;
tolto: c) lire 30 per i cereali;
tolto: d) lire 65 per le altre merci.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2009, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art27 · fonte del testo
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