L'Ente puo' deliberare in via temporanea la riduzione o la soppressione della tassa di cui all'articolo 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per le merci in transito nel porto di Trieste. Il provvedimento puo' essere adottato anche per singole categorie di merci. La deliberazione e' soggetta all'approvazione di cui al quarto comma dell'articolo 14 della legge 9 luglio 1967, n. 589, e diviene esecutiva con le modalita' e nei termini di cui ai commi successivi dello stesso articolo.

Testo vigente dal 15 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;822~art11 · fonte del testo

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