[1]sulle merci diverse dagli olii minerali e dai loro derivati

[2]1. Le merci austriache o le merci destinate all'Austria diverse dagli olii minerali e dai loro derivati sono assoggettate al pagamento della tassa erariale sulle merci sbarcate previsto dalle relative disposizioni di legge italiane nella misura dell'80 per cento. 2. Quando viene riscontrato un aumento del 5 per cento del volume di traffico di tali merci rispetto all'anno 1984 si procede ad un'ulteriore diminuzione, pari all'1 per cento, dell'ammontare della tassa erariale sulle merci sbarcate. L'aliquota complessiva di diminuzione non puo' comunque superare l'80 per cento dell'aliquota normale della tassa erariale. 3. La misura della tassa, quale indicata al secondo comma del presente articolo in relazione al 1° comma dello stesso articolo, per l'anno successivo viene fissata dalla Commissione Mista, istituita dall'articolo 7 del presente Accordo.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;110~accordo-art3 · fonte del testo

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