Articolo abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n.148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Articolo abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n.148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda, ad un nuovo esame della rilevanza della questione nel processo penale nel quale è stata sollevata essendo intervenuta la l. 21 ottobre 1988, n. 455, che ha depenalizzato anche per il passato le violazioni previste dalla norma impugnata.
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 2 Revisione della legislazione valutaria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1986 al 1 gennaio 1989. 415 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, e dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, successivamente sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, e modificato dall'articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Chiunque, con una sola azione o con piu' azioni realizzate nel corso di un triennio in violazione di un divieto legalmente dato, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale od estera, titoli azionari od obbligazioni, titoli di credito o comunque mezzi di pagamento, ovvero, essendo residente, costituisce con qualsiasi mezzo o comportamento fuori del territorio dello Stato a favore proprio od altrui disponibilita' valutarie o attivita' di qualsiasi genere, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati o delle disponibilita' e attivita' costituite qualora il loro effettivo valore al momento del fatto superi complessivamente nel corso di un triennio la somma di 100 milioni di lire. Nei mezzi e comportamenti suddetti rientra l'attivita' del residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, anche non riconosciuti dalla legge italiana, ovvero assumendo in essi partecipazioni, fa apparire beni siti o attivita' costituite in Italia come appartenenti a non residenti. 2. La condanna comporta l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. 3. Il residente che, in violazione delle norme valutarie, con una sola omissione o con piu' omissioni realizzate nel corso di un triennio, non cede all'Ufficio italiano dei cambi, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine all'uopo fissato ai sensi delle norme in materia valutaria, valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, e' punito con le pene previste nel comma 1, quando il valore della valuta estera supera complessivamente 100 milioni di lire. 4. Relativamente al fatto di esportazione descritto nella prima parte del comma 1 del presente articolo, il delitto tentato e' equiparato a tutti gli effetti a quello consumato. 5. Nei casi previsti dai commi precedenti la pena e' aumentata sino al doppio se, per gli effetti che potrebbero derivarne all'equilibrio della bilancia dei pagamenti il fatto assume carattere di particolare gravita'. 6. Nei casi previsti dai commi precedenti quando il valore dei beni che costituiscono oggetto di illecito valutario non supera i 100 milioni di lire, il fatto e' punito con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-09-26;599~art2 · fonte del testo
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