Articolo abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n.148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Articolo abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n.148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1986 al 1 gennaio 1989. 468 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti se l'autore entro 120 giorni dalla data in cui riceve il processo verbale di accertamento, versa all'erario dello Stato la somma di cui al successivo comma 2, ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti ulteriori adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve il processo verbale di accertamento:
tolto: a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilita' in valuta estera accreditabile nei conti valutari sulla base del minor corso ufficiale del cambio accertato tra ricezione del verbale di accertamento e la effettiva cessione;
tolto: b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti;
tolto: c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti e dalle disponibilita' in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformita' a quanto previsto nella lettera a). La somma da versare e pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 15 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire; al 25 per cento del valore quando esso superi i 40 milioni ma non i 75 milioni di lire; al 50 per cento del valore quando esso superi i 75 milioni di lire. Fermo restando quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511, il Ministro del tesoro determina con proprio decreto le modalita' di versamento delle somme di cui al precedente comma 2. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro 120 giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto. Nel processo verbale di accertamento e' quantificato per ogni singolo illecito l'ammontare della somma da versare all'erario dello Stato e sono indicati gli altri adempimenti necessari per la definizione del procedimento sanzionatorio. La facolta' di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non e' esercitabile da chi della stessa facolta' si sia gia' avvalso per altro illecito valutario, il cui verbale di accertamento sia stato dall'interessato ricevuto entro i 365 giorni precedenti la ricezione del verbale di accertamento concernente l'illecito per cui si procede. Agli illeciti valutari diversi da quelli di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2 della presente legge continua altresi' ad applicarsi l'articolo 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito in legge dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-09-26;599~art9 · fonte del testo
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