Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1986 al 1 gennaio 1989. 127 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Nell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e modificato dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, i commi quinto e sesto sono sostituiti dal seguente: "L'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse e' punito, se la violazione si riferisce a disponibilita' o attivita' di valore superiore ai 100 milioni di lire, con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore ovvero, se il valore e' inferiore ai 100 milioni di lire, con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148

    Il D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che per i fatti di cui agli articoli 2, 2-bis e 2-ter, della legge 30 aprile 1976, n. 159, come modificati ed integrati dagli articoli 3 e 4 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, restano ferme le sanzioni penali ed amministrative previste dall'articolo 3 della legge 26 settembre 1986, n. 599.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-09-26;599~art3 · fonte del testo

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