Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/1987

Altra decisione · depositata il 10/04/1987 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 31/1976

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

sesto, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito con modificazioni

nella legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modificazioni

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 marzo

1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni

valutarie), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 6 luglio 1983 dal Tribunale di Roma nei

procedimenti penali a carico di Papatanassiou Nicolas e Panini

Archimede, iscritte ai nn. 763 e 764 del registro ordinanze 1983 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno

1984;

2) ordinanza emessa il 6 maggio 1985 dal Tribunale di Voghera nel

procedimento penale a carico di Scabini Giuseppe ed altri, iscritta

al n. 711 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 11, prima s.s. dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Due ordinanze del Tribunale di Roma ed una del Tribunale di

Voghera hanno sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, sesto comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito

nella legge 30 aprile 1976, n. 159, nel corso di procedimenti penali

a carico di cittadini imputati di aver esportato valuta nel corso

dell'anno solare per un valore superiore a 5 milioni di lire: e ciò

in riferimento all'art. 3 Cost.

Tutti i giudici a quibus riconoscono che gli imputati hanno

indebitamente esportato all'estero nell'anno, in più occasioni, una

somma complessiva superiore ai 5 milioni, ma ogni volta una somma di

denaro sicuramente inferiore. Osservano le ordinanze che, se si

dovesse considerare isolatamente ogni singolo episodio, ciascuno

resterebbe al disotto della soglia della punibilità in quanto, a

seguito dell'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981, le

violazioni valutarie punibili con la sola multa (art. 1, VI co. d.l.

4 marzo 1976, n. 31) costituiscono ormai mero illecito

amministrativo.

Ritengono, perciò, i giudici rimettenti che la questione di

illegittimità non si presenti manifestamente infondata. Infatti,

l'espressione "complessivamente", contenuta nel VI co. dell'articolo

citato, viene concordemente interpetrata nel senso che, nel caso di

pluralità di operazioni illecite, occorre aver riguardo all'importo

risultante dal cumulo delle somme relative alle varie operazioni.

Tale interpetrazione, però, secondo le ordinanze, si porrebbe in

contrasto con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della

Cost., in quanto renderebbe possibile in concreto una ingiustificata

disparità di trattamento fra chi, avendo commesso più violazioni

valutarie, ognuna per una somma inferiore a lire cinquemilioni, venga

giudicato separatamente per ciascuna di esse, e chi per le medesime

violazioni, subisca invece un unico giudizio.

Si fa notare che, in definitiva, una siffatta notevole diversità

delle conseguenze sul piano sanzionatorio non dipende dalla

diversità delle condotte illecite o dalla personalità dei

trasgressori, bensì esclusivamente da circostanze occasionali e del

tutto estrinseche alle condotte poste in essere, quali l'accertamento

di tutte le infrazioni o soltanto di alcune di esse oppure la loro

trattazione in unico o separati giudizi.

2. - Le ordinanze sono state debitamente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Nei giudizi promossi dal Tribunale di Roma è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione

sia dichiarata inammissibile o infondata.

Circa la prima richiesta l'Avvocatura osserva che le ordinanze di

rimessione potrebbero essere interpetrate nel senso che la ravvisata

disparità di trattamento andrebbe eliminata abolendo la soglia di

rilevanza penale delle infrazioni e dunque considerando ogni

illecito, anche di lieve ammontare, sanzionabile penalmente. Se così

fosse, la questione sarebbe, a tacer d'altro, irrilevante nel caso di

specie, in cui si procede per un illecito penale.

Nel merito, si rileva che l'ordinanza vorrebbe che, attraverso la

dichiarazione di incostituzionalità della norma denunziata, si

giungesse ad una arbitraria discriminazione tra chi esporta valuta

superiore a cinquemilioni uno acto e chi lo fa con più azioni, solo

perché rispetto alla fattispecie considerata, situazioni

contingenti, non riferibili alla normativa ma dipendenti da

circostanze a questa estranee, potrebbero determinare una non sempre

puntuale applicazione della legge stessa. Ma il fattore di

discriminazione non essendo nella legge, non può per definizione

essere espressivo di una irrazionalità legislativa,

costituzionalmente significativa.

Basterebbe infatti riflettere che le accidentalità attinenti

all'accertamento dei fatti concreti non sono tipiche ed esclusive né

della fattispecie criminosa specificamente in esame né di quelle ad

analoga struttura. Rispetto a qualsiasi norma è ipotizzabile

un'applicazione concreta, distorta o fuorviata da occasionalità che

incidono in sede di accertamento, e conseguentemente una disparità

di trattamento tra autori di un medesimo comportamento, il cui

accertamento si sia svolto in tempi o con risultati diversi.

Ma altro è un trattamento discriminatorio interno alla previsione

normativa (e quindi operante in astratto siccome è astratta la

previsione) e altro l'applicazione concreta della norma

occasionalmente distorta per circostanze di fatto a quest'ultima

estranee.

All'udienza odierna le parti hanno insistito nelle loro

conclusioni, ma l'Avvocatura ha ricordato la sopravvenienza della l.

26 settembre 1986, n. 599.

Considerato in diritto

1. - Tutte le ordinanze trattano la stessa questione, impugnando

l'identica norma con riferimento allo stesso parametro

costituzionale.

I procedimenti, pertanto, sono stati trattati congiuntamente in

udienza per essere decisi con unica sentenza.

2. - Senonché è frattanto sopravvenuta - come anche l'Avvocatura

ha fatto rilevare - la legge 26 settembre 1986, n. 599 (Revisione

della legislazione valutaria) che, con il suo art. 2, ha

completamente sostituito l'impugnato art. 1 della legge di

conversione 30 aprile 1976, n. 159 (che modificava l'art. 1 del d.l.

4 marzo 1976, n. 31).

Il nuovo articolo subordina la rilevanza penale dell'illecito

valutario alla condizione che l'effettivo valore dei beni esportati,

o delle disponibilità e attività costituite all'estero, superi, al

momento del fatto, la somma di lire 100 milioni, complessivamente nel

corso di un triennio.

È opportuno, perciò, che la nuova situazione giuridica sia

valutata dal giudice a quo al fine di riesaminare, alla luce di essa,

la rilevanza della questione proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti rispettivamente al Tribunale di

Roma e al Tribunale di Voghera.

Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte

costituzionale il 7 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 10 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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