Art. 9 — Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo determinato
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012. 276 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Sono immessi in ruolo gli insegnanti, incaricati a tempo determinato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1980-81 ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1981, subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione, ove prescritta, mediante la partecipazione alla apposita sessione riservata di esami di abilitazione prevista per il corrispondente personale delle scuole metropolitane, dalla legge 20 maggio 1982, n. 270. Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilita' dei posti nei ruoli metropolitani, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1983 se in possesso di incarico gia' in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1984, se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale conseguono l'abilitazione. Gli insegnanti incaricati a tempo determinato, che abbiano svolto l'incarico in ordine o grado di scuole diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione di cui sono in possesso, sono immessi in ruolo, con le modalita' e decorrenze di cui al presente articolo, per l'insegnamento per il quale sono incaricati, purche' il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-08-25;604~art9 · fonte del testo
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