Corte costituzionale

Ordinanza n. 279/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/05/1989 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche e integrazioni

alla legge 20 maggio 1982, n. 270), promosso con ordinanza emessa il

5 febbraio 1987 dal TAR della Toscana, sul ricorso proposto da Bimbi

Lidia contro il Provveditorato agli Studi di Pisa, iscritta al n. 670

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 48 prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana,

con ordinanza del 5 febbraio 1987 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 26 ottobre 1988), ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 14 luglio

1984, n. 326, nella parte in cui "esclude dalla immissione in ruolo e

dalla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali i

lettori in servizio nell'anno scolastico 1981-1962" presso

istituzioni scolastiche e universitarie straniere;

che la questione è insorta nel corso di un giudizio promosso da

Laura Bimbi, lettrice presso le Università di Vienna e di Graz, per

ottenere l'annullamento del provvedimento con cui il Provveditore

agli Studi di Pisa l'aveva esclusa dalla graduatoria provinciale per

l'insegnamento di materie letterarie nelle scuole secondarie

superiori, e aveva revocato la nomina in ruolo precedentemente

conferitale: provvedimento motivato in base alla norma impugnata,

secondo la quale hanno titolo ad essere gradualmente immessi in

ruolo, alle condizioni ivi indicate, solo i titolari nell'anno

scolastico 1981-82 di supplenze annuali presso le istituzioni

scolastiche e culturali italiane all'estero, e non anche i lettori in

servizio presso istituzioni straniere;

che al giudice a quo siffatta discriminazione sembra

ingiustificata, soprattutto ricordando che nella precedente legge 25

agosto 1982, n. 604, il beneficio dell'immissione in ruolo, previsto

dagli artt. 8 e 9 in favore degli insegnanti incaricati a tempo

indeterminato o determinato presso istituzioni scolastiche e

culturali italiane all'estero, era esteso anche ai lettori incaricati

presso istituzioni scolastiche e universitarie straniere;

che nel giudizio davanti alla Corte non si è costituita la

ricorrente, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che la prof.

Bimbi, in possesso di abilitazione all'insegnamento, ha prestato

ininterrotto servizio in qualità di lettrice presso le Università

di Vienna e di Graz negli anni accademici 1978-1982;

che tali condizioni integrano i requisiti di cui all'art. 8

della legge n. 604 del 1982, onde la ricorrente ha titolo

all'immissione in ruolo in base a questa legge, la cui efficacia non

è soggetta a limiti temporali e quindi opera anche in favore di

coloro che, avendo svolto l'incarico di lettore nei termini indicati

dalla legge medesima, abbiano presentato domanda tardiva invocando

ultroneamente la successiva legge n. 326 del 1984;

che, pertanto, la sollevata questione di costituzionalità

dell'art. 3, secondo comma, di quest'ultima legge è irrilevante in

quanto riguarda una norma diversa da quella applicabile nel caso di

specie;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge

16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche e integrazioni alla legge 20 maggio

1982, n. 270), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari