Art. 8 — Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012. 293 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilita' dei posti nei ruoli metropolitari, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, in possesso, ove prescritta, di specifica abilitazione, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1981. Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 se in possesso di incarico gia' in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982 se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale sono forniti di abilitazione. Gli insegnanti di ruolo, in servizio all'estero, utilizzati di fatto in insegnamenti di ordine e grado di scuola diverso da quello di appartenenza possono essere immessi, a domanda, nei ruoli relativi al predetto ordine o grado, purche' siano in possesso della abilitazione specifica per l'insegnamento in cui sono stati utilizzati. L'immissione nei ruoli degli insegnanti di cui al comma precedente e' disposta alle condizioni e secondo le modalita' di cui ai precedenti primi due commi. Le decorrenze degli effetti giuridici sono stabilite dal 10 settembre 1981 o dal 10 settembre 1982 a seconda che l'utilizzazione di fatto sia avvenuta gia' in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80 o, rispettivamente, successivamente all'anno scolastico 1978-79.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-08-25;604~art8 · fonte del testo
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