Art. 2 — Immissioni nei ruoli organici
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2001 al 6 giugno 2012. 315 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero possono essere immessi, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, in numero massimo di cento unita' per anno, incluse le immissioni attuate ai sensi dell'articolo 167, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, sino al raggiungimento del numero complessivo di duecento unita' nel corso del quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le immissioni hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati in possesso dei requisiti prescritti per le posizioni economiche delle aree funzionali e i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le procedure concorsuali sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il personale a contratto immesso nei ruoli e' tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale. Il contingente di 1.827 impiegati a contratto di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e' integrato delle unita' di personale a contratto assunte ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, la cui scadenza contrattuale e' stata prorogata al 31 dicembre 2001 dall'articolo 6 della legge 28 luglio 1999, n. 266, purche' in servizio alla data del 31 dicembre 2001, anche in sovrannumero fino al loro progressivo riassorbimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2001-12-21;442~art2 · fonte del testo
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