Corte costituzionale

Ordinanza n. 792/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge

20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento

del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee

ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale

precario esistente"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 aprile 1987 dal Consiglio di Stato -

Sezione VI giurisdizionale, sul ricorso proposto da De Benedetti

Luciana ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed

altri, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª Serie speciale,

dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 9 luglio 1987 dal Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana sui ricorsi riuniti proposti

da Perricone Giorgina contro Gioia Giuseppina ed altri, iscritta al

n. 59 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª Serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di De Benedetti Luciana ed altri e

di Fusco Annita ed altre;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, VI Sezione giurisdizionale,

con ordinanza del 10 aprile 1987 (R.O. n. 730/1987), sul ricorso

proposto da De Benedetti Luciana ed altri contro il Ministero della

pubblica istruzione ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 87 (rectius 97) della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella

parte in cui non prevede la riserva di posti nei concorsi magistrali

anche per gli insegnanti supplenti della scuola popolare;

che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

siciliana, con ordinanza del 9 luglio 1987 (R.O. n. 59/1988), sui

ricorsi riuniti proposti da Perricone Giorgina contro Gioia

Giuseppina e nei confronti del Provveditorato agli studi di Agrigento

ed altri, ha sollevato analoga questione di legittimità

costituzionale della stessa disposizione;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e

vanno, pertanto, riuniti;

che esattamente in parte qua la norma impugnata è già stata

dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza di questa

Corte n. 399 del 1988, onde l'odierna questione va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20

maggio 1982 n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del

personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee

ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale

precario esistente"), sollevata dal Consiglio di Stato e dal

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in

relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con le ordinanze di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:792 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari