In ogni sede di capoluogo di regione e' costituita una commissione regionale, presieduta dal sovrintendente preposto all'ufficio scolastico regionale o interregionale, e composta: di due ispettori centrali nominati dal Ministro per la pubblica istruzione; di due docenti universitari nominati dal sovrintendente su designazione delle universita' della regione o, in difetto, dell'universita' piu' vicina; di cinque fra presidi e professori di ruolo di scuole e istituti di istruzione secondaria della regione, e di un capo di istituto o docente di ruolo di istituto di istruzione artistica della regione, nominati dal sovrintendente; dell'assessore regionale all'istruzione; di tre membri, scelti dal sovrintendente su designazione sindacale. La commissione viene integrata, per ogni provincia, con il provveditore agli studi competente. Essa, sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3:

  • a)formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento;
  • b)nomina il personale docente;
  • c)approva le proposte per l'attuazione dei piani di studio e di attivita' formulate dal Corpo docente di ciascun corso. Queste si intendono approvate qualora decorrano inutilmente quindici giorni dalla data in cui sono ricevute. I compiti di segreteria della commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione. Per le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo della commissione di cui al primo comma, sono costituite commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi.

Testo vigente dal 18 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1074~art4 · fonte del testo

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