Art. 8 — Ricorso al Consiglio di Stato

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Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e' ammesso nei modi di legge. Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito. I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a meta'. L'udienza, di discussione e' fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla, scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione. Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalita'.

Testo in vigore dal 28 aprile 1962 al 12 gennaio 2018

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-21;161~art8 · fonte del testo

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