Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/1979

Altra decisione · depositata il 25/05/1979 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della

legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1973 dalla

Corte di Appello di Venezia, nel procedimento civile vertente tra

l'INAM e Coppa Vittorio, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1975

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2

luglio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza 2 maggio 1973 (pervenuta nella

Cancelleria di questa Corte il 9 maggio 1975) la Corte d'appello di

Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 57 legge

30 aprile 1969, n. 153 (il quale stabilisce che il lavoratore

soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni

previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed

onorari a favore degli istituti di previdenza e di assistenza, a meno

che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente

infondato e temerario), limitatamente alla parte in cui esclude dal

beneficio le controversie promosse dal lavoratore nei confronti

dell'INAM;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che questa Corte restituisca gli atti al giudice a quo, per

una nuova valutazione della rilevanza o dichiari la questione non

fondata;

considerato che nel corso del presente giudizio è entrata in

vigore la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante la nuova disciplina

delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in

materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, il cui art. 9,

sostituendo il testo originario dell'art. 152 d. att. c.p.c. ha esteso

l'esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese

processuali a tutti i giudizi previdenziali e, quindi, anche alle

controversie promosse nei confronti del 'I.N.A.M.;

che detto art. 9, in virtù di quanto stabilito dall'art. 20 della

citata legge n. 533 del 1973, è applicabile anche ai giudizi in corso

al momento della sua entrata in vigore;

che pertanto, come è posto in rilievo anche dall'Avvocatura dello

stato, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché

accerti, alla stregua della nuova situazione normativa determinatasi a

seguito dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, se

la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, nel

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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