Art. 18 231 — Pubblicazione della sentenza di condanna

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 2001 al 1 gennaio 2010. Leggi il testo vigente →

La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza e' pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o piu' giornali indicati dal giudice nella sentenza nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Testo in vigore dal 19 giugno 2001 al 1 gennaio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art18 · fonte del testo

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