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[1]Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del Codice penale sono triplicate.
[2]Agli effetti degli articoli succitati, fra le case da giuoco previste dai successivo art. 721 sono comprese le abitazioni private e qualsiasi altro luogo in cui piu' persone convengono per praticare giuochi d'azzardo, anche se cio' non costituisca lo scopo esclusivo o prevalente del convegno.
[3]Quando vi sia fondato motivo di ritenere l'esistenza di una casa da giuoco, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, in ogni tempo, procedere a perquisizione e sequestro.
[4]Per i reati preveduti nel comma primo si procede sempre a giudizio direttissimo.
Testo in vigore dal 20 luglio 1942 al 16 dicembre 2009
