A norma degli articoli 30, 62 e 81 dal codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:

  • 1)la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi dei galleggianti e degli idrovolanti;
  • 2)la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
  • 3)i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
  • 4)il servizio delle zavorre;
  • 5)la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;
  • 6)il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
  • 7)l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
  • 8)l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
  • 9)l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;
  • 10)in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonche' le varie attivita' che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione. Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresi' per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi. 27
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 luglio 2003, n. 172

27

La L. 8 luglio 2003, n. 172 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo."

Testo vigente dal 29 luglio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 luglio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1952 al 29 luglio 2003.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 luglio 2003, n. 172

    La L. 8 luglio 2003, n. 172 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art59 · fonte del testo

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