Art. 82 c.nav. — Disordini nei porti e sulle navi

[1]Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale, l'autorita' di pubblica sicurezza che interviene ne informa immediatamente quella marittima.

[2]Se l'autorita' di pubblica sicurezza non puo' tempestivamente intervenire, l'autorita' marittima del luogo provvede nei casi di urgenza a ristabilire l'ordine, richiedendo ove sia necessario l'intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate, e dandone immediato avviso all'autorita' di pubblica sicurezza, nonche', quando si tratti di nave straniera, all'autorita' consolare dello Stato di cui la nave batte la bandiera.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art82 · fonte del testo

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