Ai fini della sorveglianza sulla regolarita' dei servizi l'autorita' marittima mercantile ha facolta' di disporre servizi di renda. Gli agenti in servizio di ronda possono visitare, in qualunque momento, le navi, i galleggianti e gli aeromobili nonche' gli stabilimenti e le altre opere situati nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale. Il servizio di ronda e' eseguito per mezzo di marinai o sottufficiali di porto e, ove occorra, dai carabinieri e dagli agenti di pubblica sicurezza, previa richiesta alle autorita' da cui questi agenti della forza pubblica dipendono ovvero da militari del corpo equipaggi della marina, militare o di altre categorie destinati presso gli uffici di porto.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art499 · fonte del testo

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