1. L'apposizione sui veicoli di pubblicita' non luminosa e' consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato e' consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 2. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

  • a)che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
  • b)che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
  • c)che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilita' e la percettibilita' degli stessi;
  • d)che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
  • e)che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 17 ((3. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
  • a)che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 times35 cm e la pubblicita' non deve essere realizzata con messaggi variabili;
  • b)che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 times12 cm;
  • c)che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.)) 4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
  • a)che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
  • b)che la superficie della parte rifrangente non occupi piu' di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m2;
  • c)che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
  • d)che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
  • e)che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, ne' disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. 6. All'interno dei veicoli e' proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400

17

Il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400, ha disposto (con l'art. 57, comma 2) che nel comma 2 del presente articolo, dopo le parole: "di linea" sono inserite le seguenti: "e non di linea", ad eccezione dei taxi.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 174/2023

    Questione inammissibile
    27 luglio 2023

    La giurisdizione della Corte costituzionale [nel giudizio in via incidentale] è limitata alla cognizione della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e non si estende a norme di natura regolamentare. ( Precedenti: O. 254/2016 – mass. 39138; O. 156/2013 – mass. 37172; O. 37/2007 – mass. 31013; O. 401/2006 – mass. 30822-30823; O. 125/2006 – mass. 30290; O. 389/2004 – mass. 28935; S. 427/2000 – mass. 25742 ). Il sindacato di legittimità della normativa subprimaria è rimesso alla cognizione del giudice comune, ovvero alla giurisdizione di annullamento del giudice amministrativo e al potere di disapplicazione incidentale di ogni altro giudice. Fanno eccezione a tale regola, e sono state così sottoposte allo scrutinio di legittimità costituzionale, le norme scaturenti dal congiunto operare della disposizione legislativa e della fonte secondaria, nei casi in cui la prima risulti in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nella fonte secondaria. ( Precedenti: S. 263/2022; S. 92/2021 – mass. 43868; S. 241/2019 – mass. 41717; S . 3/ 2019 – mass. 40327; S. 224/2018 – mass. 40931; S. 200/2018 – mass. 40352; S. 16/2017 – mass. 39240; S. 178/2015 – mass. 38539; O. 430/99 – mass. 25013; S. 333/1991 – mass. 17545; S. 1104/1988 – mass. 13183 ). Secondo un principio generale, l’ammissibilità dello scrutino di legittimità costituzionale del combinato disposto di una norma legislativa e di una regolamentare poggia sul presupposto che la seconda, integrando il precetto posto dalla prima, non lo contraddica: l’eventuale illegittimità in concreto dell’integrazione amministrativa, infatti, radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare caso per caso l’atto regolamentare. Viceversa, l’interprete non può identificare il contenuto di una norma di legge sulla scorta di disposizioni aventi, in base alla gerarchia delle fonti del diritto positivo, valore inferiore e secondario, quando queste contrastino con la legge. In tal caso deve escludersi il giudizio sulla costituzionalità della legge per una asserita illegittimità del contenuto della norma regolamentare, anche se emanata per l’esecuzione della legge medesima. ( Precedenti: S. 133/1992; S. 102/1972 – mass. 6149 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 3, 21, 41, 42 e 76 Cost., dell’art. 23, comma 2, cod. strada, come integrato dall’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, che concernono l’apposizione sui veicoli di insegne pubblicitarie. La prospettazione di una difformità tra il regolamento di esecuzione del cod. strada e la legge sulla quale esso si fonda, darebbe luogo ad un vizio non di illegittimità costituzionale, ma di illegittimità della fonte secondaria, rendendo inammissibile lo scrutinio di questa Corte).

    Art. 23 c.d.s. · Art. 57 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 430/1999

    Questione inammissibile
    19 novembre 1999

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., in quanto la norma impugnata è contenuta in un atto non avente forza di legge ai sensi dell'art. 134 Cost. e, quindi, inidonea a formare oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità. - S. nn. 436/1997, 43/1998.

    Art. 57 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 1 c.d.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 novembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 25 dicembre 1997 al 19 novembre 1999. 20 parole tolte, 106 parole aggiunte in 4 capoversi.

e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 3. tolto: la aggiunto: La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi tolto: alle seguenti aggiunto: unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

a) che sia realizzata con tolto: un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marciaaggiunto: . Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 times35 cm e la pubblicita' non deve essere realizzata con messaggi variabili;

b) che tolto: il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 aggiunto: sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 times12 cm;

c) che tolto: non sia realizzata mediante messaggi variabili aggiunto: sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade. 4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400

    Il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400, ha disposto (con l'art. 57, comma 2) che nel comma 2 del presente articolo, dopo le parole: "di linea" sono inserite le seguenti: "e non di linea", ad eccezione dei taxi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art57 · fonte del testo

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