1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attivita' a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Puo' essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attivita' ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non puo' essere luminosa, ne' per luce propria, ne' per luce indiretta. 3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Puo' essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, puo' essere realizzata anche in materiale rigido. 6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilita' nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che puo' anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 8. Si definisce "impianto di pubblicita' o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicita' o alla propaganda sia di prodotti che di attivita' e non individuabile secondo definizioni precedenti, ne' come insegna di esercizio, ne' come preinsegna, ne' come cartello, ne' come striscione, locandina o stendardo, ne' come segno orizzontale reclamistico, ne' come impianto pubblicitario di servizio. Puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicita' o propaganda sono indicati per brevita', con il termine "altri mezzi pubblicitari". 10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicita', nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 131 parole tolte, 252 parole aggiunte.

1. tolto: E' da considerare "insegna aggiunto: Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da tolto: un simbolo o da un marchio aggiunto: simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attivita' a … alla stessa. Puo' essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 2. tolto: E' da qualificare aggiunto: Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attivita' ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non puo' essere luminosa, ne' per luce propria, ne' per luce indiretta. 3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. tolto: 3 aggiunto: 4. Si definisce "cartello" tolto: quel manufatto bifacciale, aggiunto: un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, tolto: che e' finalizzato aggiunto: con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementitolto: ; esso e' utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverseaggiunto: , quali manifesti, adesivi, ecc. Puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. tolto: 4. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non puo' essere luminoso ne' per luce propria ne' per luce indiretta. 5. Si tolto: considera aggiunto: definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessatolto: , finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Puo' essere luminoso per luce indiretta. tolto: 6. E' da considerare aggiunto: La locandina, se posizionata sul terreno, puo' essere realizzata anche in materiale rigido. 6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 7. tolto: E' da qualificare aggiunto: Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilita' nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che puo' anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 8. Si definisce "impianto di pubblicita' o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicita' o alla propaganda sia di prodotti che di attivita' e non individuabiletolto: , secondo le aggiunto: secondo definizioni precedenti, ne' come insegna aggiunto: di esercizio, ne' come aggiunto: preinsegna, ne' come cartello, ne' come tolto: manifesto aggiunto: striscione, locandina o stendardo, ne' come segno orizzontale reclamisticoaggiunto: , ne' come impianto pubblicitario di servizio. Puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. tolto: 8. Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari", indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicita': insegne, aggiunto: 9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, tolto: impianti di aggiunto: gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicita' o propagandatolto: , striscioni, locandine e stendardi aggiunto: sono indicati per brevita', con il termine "altri mezzi pubblicitari". 10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicita', nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art47 · fonte del testo

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