1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilita', sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli ((, delle insegne di esercizio)) e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli ((, delle insegne di esercizio)) e degli altri mezzi pubblicitari oltreche' sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse. 2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. 3. La vigilanza puo' essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza. 4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza puo' essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza. 5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, ((comma 8)), se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro ((gli otto giorni successivi)) alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio. 6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di ((otto giorni)) dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

Testo vigente dal 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 10 parole tolte, 16 parole aggiunte.

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilita', sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelliaggiunto: , delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelliaggiunto: , delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreche' sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse. … messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, tolto: commi 8 e 9 aggiunto: comma 8, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro tolto: le 48 ore successive aggiunto: gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare … cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di tolto: 48 ore aggiunto: otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art56 · fonte del testo

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