Art. 264 — Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1992 al 1 gennaio 2020. Leggi il testo vigente →

1. L'ufficio del P.R.A. da' comunicazione con le modalita' di cui all'articolo 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalita'. 2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione. 3. I registri di cui all'articolo 103, comma 3, del codice, conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15 giorno dalla data di scadenza. 4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. E' fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni:

  • a)generalita', indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, nonche' della persona da questi incaricata ove ricorra;
  • b)data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovra' essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi;
  • c)data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalita' e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1992 al 1 gennaio 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art264 · fonte del testo

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