Art. 245 — Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C e del P.R.A
((1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonche' i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalita' di chi si e' dichiarato proprietario, dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprieta' e sulla disponibilita' dei veicoli stessi, nonche' di provvedimenti di fermo amministrativo.)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2018, N. 144)). ((3. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarita', entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalita' dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2018, N. 144)).
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 1 gennaio 2020. 254 parole tolte, 157 parole aggiunte.
1.tolto: L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dall'articoloaggiunto: Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 5, del codice,tolto: trasmette agli uffici provincialiaggiunto: il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.Atolto: entro tre giorni dall'emissione della carta di circolazione definitiva, qualora la stessa venga rilasciata contestualmente alla targa, ovvero in caso contrario, all'atto dell'emissione della carta di circolazione provvisoria, una comunicazione contenenteaggiunto: ., in via telematica, i dati di identificazione dei veicolitolto: immatricolati e i dati anagrafici di chi se neaggiunto: , nonche' i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalita' di chi si e' dichiarato proprietario,tolto: nonche', ove ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto o del venditore con patto di riservato dominiotolto: . 2. La comunicazione di cui al comma 1 avviene attraverso le trasmissioni di un tabulato meccanografico, fino a che non siano normalizzati i sistemi di collegamento di tipo telematico o elettronico. Tale normalizzazione con i relativi costi viene stabilita con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito l'A.C.I., da emettersi entro due anni dall'entrata in vigore del codiceaggiunto: , e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprieta' e sulla disponibilita' dei veicoli stessi, nonche' di provvedimenti di fermo amministrativo. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2018, N. 144. 3.tolto: L'ufficio provincialeaggiunto: L'Ufficio del P.R.A.tolto: ,aggiunto: provvede alle iscrizioni ed alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarita', entro tre giorni daltolto: rilascio, da' comunicazione dell'avvenuta consegna del certificato di proprieta' all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., con le modalita' diaggiunto: ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al commatolto: 2. 4. Qualora l'ufficio provinciale del P.R.A. accerti che il proprietario di un veicolo sia una persona diversa da quella le cui generalita' sono indicate nella carta di circolazione, deve darne comunicazione, trasmettendo nel contempo la carta di circolazione, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che provvede, a richiesta del nuovo intestatario, ad una nuova immatricolazione con il rilascio di nuove targhe e nuova carta di circolazione contenente gli estremi della targa precedentemente rilasciata e la data di rilascio della stessa. Anche dell'effettuato nuovo rilascio e' data comunicazione all'ufficio provinciale delaggiunto: 1, ricusa le formalita' dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R.tolto: Aaggiunto: 8 NOVEMBRE 2018, N. 144.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art245 · fonte del testo
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