Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021. Leggi il testo vigente →

La domanda di annotazione, di cui all'articolo 197, comma 3 del Codice, deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere:

  • a)le indicazioni per individuare il titolare del brevetto o del marchio;
  • b)l'elezione del domicilio nello Stato da parte del richiedente o del suo mandatario per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice della proprieta' industriale;
  • c)gli estremi di brevettazione o di registrazione dei titoli di proprieta' industriale oggetto della domanda;
  • d)le variazioni, tassativamente previste dal codice della proprieta' industriale, suscettibili di essere annotate. La domanda di annotazione di rinuncia totale o parziale ad un diritto di proprieta' industriale deve essere accompagnata da una dichiarazione in bollo del titolare dello stesso avente natura di scrittura privata non autenticata soggetta alle norme della legge sul Registro ove occorra.

Testo in vigore dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33~art41 · fonte del testo

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