Salvo ove diversamente previsto dal presente regolamento, le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice della proprieta' industriale, d'ora innanzi denominato "Codice", nonche' le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata ((o limitati)), di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, sono depositati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere trasmessi a cura degli uffici riceventi, dopo aver svolto le formalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni successivi al deposito, con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione. (( Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varieta' vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono redatte in conformita' ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario. In caso di diritti appartenenti a piu' soggetti, colui che firma nell'interesse di tutti specifica tale sua qualita'. )) (( La redazione dei moduli di cui al comma 2 contiene l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente nonche' le indicazioni previste dalla circolare di cui al comma 2. )) L'addetto alla ricezione, nella parte del modulo riservata all'ufficio ricevente, appone la data, il numero progressivo di deposito, la propria firma e il timbro dell'ufficio. Le istanze connesse alle domande gia' depositate o i ricorsi notificati devono essere accompagnati dal verbale di deposito, che deve essere redatto in due originali ((...)) e deve essere firmato dal depositante e sottoscritto dal funzionario ricevente. Detto verbale, cui vengono attribuiti una data e un numero di deposito, deve indicare:

  • a)data e numero della domanda o del titolo concesso;
  • b)nome e domicilio eletto ((ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice)) del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario;
  • c)elenco dei documenti allegati. Un originale ((...)) del verbale di deposito, di cui al comma 4, ((e' inviato)), insieme agli atti depositati, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1. L'Ufficio ricevente rilascia attestazione dell'avvenuto deposito. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati nonche' le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata ((o limitati)), di cui al comma 1, possono essere depositati anche presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante servizio postale ed in tal caso si considera data di deposito la data di ricezione da parte dell'Ufficio. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo avere accertata la ricevibilita', ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, delle domande depositate mediante servizio postale, appone la data di cui al comma 3 ed invia la documentazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione. L'Ufficio assicura il servizio di ricezione del deposito delle risposte ai propri rilievi, secondo le modalita' stabilite con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.

Testo vigente dal 9 settembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 settembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021. 13 parole tolte, 95 parole aggiunte in 3 capoversi.

… europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata aggiunto: o limitati, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, sono depositati presso le … ricezione. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varieta' vegetale, aggiunto: di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma … presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tolto: eaggiunto: , nonche' nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario. aggiunto: In caso di diritti appartenenti a piu' soggetti, colui che firma nell'interesse di tutti specifica tale sua qualita'. La redazione dei moduli di cui al comma 2 contiene l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente nonche' le indicazioni previste dalla circolare di cui al comma 2. L'addetto alla ricezione, nella parte del modulo riservata all'ufficio ricevente, appone la data, … devono essere accompagnati dal verbale di deposito, che deve essere redatto in due originali tolto: e due copie eaggiunto: ... e deve essere firmato dal depositante e sottoscritto dal funzionario ricevente. Detto verbale, cui vengono attribuiti una data e un numero di deposito, deve indicare:

b) nome e domicilio eletto tolto: in Italia aggiunto: ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario;

c) elenco dei documenti allegati. Un originale tolto: e due copieaggiunto: ... del verbale di deposito, di cui al comma 4, tolto: devono essere inviati aggiunto: e' inviato, insieme agli atti depositati, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine e … europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata aggiunto: o limitati, di cui al comma 1, possono essere depositati anche presso l'Ufficio italiano brevetti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33~art1 · fonte del testo

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