Art. 32 — Registro delle domande, dei titoli di proprietà industriale e delle trascrizioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021. Leggi il testo vigente →

I titoli di proprieta' industriale, oltre alle indicazioni di cui agli articoli 185 e 197, commi 2 e 6 del Codice, devono contenere:

  • a)l'Ufficio ricevente in cui e' stata depositata la domanda;
  • b)la data e il numero di concessione;
  • c)per le invenzioni, i modelli di utilita', i disegni e modelli, il relativo titolo;
  • d)il nome dell'inventore;
  • e)per le topografie dei prodotti a semiconduttori il titolo e la decorrenza della protezione;
  • f)per i marchi d'impresa l'indicazione dei prodotti o servizi che il marchio e' destinato a contraddistinguere con annesso un esemplare della riproduzione del marchio; se si tratti di marchio collettivo; l'indicazione dei colori se rivendicati; della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria, tenuto conto anche dell'eventuale rivendicazione della preesistenza, o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid;
  • g)per le rinnovazioni dei marchi d'impresa il numero e la data di deposito della prima domanda di registrazione e il numero e la data dell'ultima registrazione da rinnovare. Il titolo di proprieta' industriale deve riportare l'indicazione delle sentenze pervenute che pronunciano la nullita' o la decadenza del titolo stesso, stabiliscono il diritto di essere riconosciuto inventore o autore o titolare dei diritto di proprieta' industriale. I titoli di proprieta' industriale sono redatti in un originale e sono contrassegnati, a seconda del tipo di diritto di proprieta' industriale, dal numero progressivo di concessione del brevetto o di registrazione. Una copia conforme all'originale del titolo e' rimessa all'interessato; una copia e' conservata nel fascicolo corrispondente, se l'originale e' in formato cartaceo. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un' apposita raccolta. La raccolta delle domande di deposito in formato elettronico costituisce il registro delle domande dei titoli di proprieta' industriale. La raccolta dei brevetti e delle registrazioni in formato elettronico costituisce il registro dei titoli di proprieta' industriale.

Testo in vigore dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33~art32 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari