Art. 10 — Registro italiano dei brevetti europei

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L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all'articolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali e' stata richiesta la convalida unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti. Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di cui all'articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all'articolo 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.

Testo in vigore dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33~art10 · fonte del testo

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