[1]Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalita' di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi

[2]1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, terzo periodo, le parole: «ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «, conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilita', per le quali la trasmissione d'ufficio e' sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo. La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali puo' essere effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito»;
  • b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'accesso al sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo sono consentiti a condizione che sia accertata l'identita' digitale dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito».

Testo vigente dal 8 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102~art12 · fonte del testo

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