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Chiunque eserciti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica in violazione delle norme contenute nella presente legge e' punito con la multa da lire 50.000 a lire 100.000. In caso di recidiva, la pena e' della reclusione da 15 a 30 giorni e della multa da lire 100.000 a lire 200.000. Il materiale destinato all'esercizio dell'arte di cui alla presente legge e' confiscato. Il medico provinciale, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica, puo' ordinare la chiusura temporanea del locale nel quale detta attivita' sia stata abusivamente esercitata ed il sequestro conservativo del materiale. Il provvedimento del medico provinciale 6 definitivo.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1965 al 24 febbraio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-08-04;1103~art16 · fonte del testo

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