((I tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti, collaborano direttamente con il medico radio-diagnosta, radio-terapista e nucleare per lo svolgimento di tutte le attivita' collegate con la utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, delle energie termiche e ultrasoniche, nonche' della risonanza nucleare magnetica, aventi finalita' diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche. In particolare:

  • a)i tecnici sanitari di radiologia medica nella struttura pubblica e privata attuano le modalita' tecnico-operative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione diagnostica ed all'espletamento degli atti terapeutici, secondo le finalita' diagnostiche o terapeutiche e le indicazioni fornite dal medico radio-diagnosta, radio-terapista o nucleare che ha la facolta' dell'intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura;
  • b)il tecnico sanitario di radiologia medica e' tenuto a svolgere la propria opera nella struttura pubblica e privata, nei settori o servizi ove l'attivita' radiologica e' complementare all'esercizio clinico dei medici non radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo;
  • c)i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilita' specifica tecnico-professionale degli atti a loro attribuiti)).

Testo vigente dal 24 febbraio 1983

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Che cosa è cambiato dal 24 febbraio 1983

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1965 al 24 febbraio 1983. 96 parole tolte, 166 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Ai tecniciaggiunto: I tecnici sanitari di radiologia medica tolto: e' consentito di svolgere le seguenti mansioni nei gabinetti radiologici, riconosciuti a norma di leggeaggiunto: , ovunque operanti, collaborano direttamente con il medico radio-diagnosta, radio-terapista e nucleare per lo svolgimento di tutte le attivita' collegate con la utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, delle energie termiche e ultrasoniche, nonche' della risonanza nucleare magnetica, aventi finalita' diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche. In particolare:

a) tolto: preparare l'ammalato secondo le istruzioni del medico radiologo;

tolto: b) effettuare tutte le manovre e le manualita' coordinate dal medico radiologo, che ne rimane responsabile;

tolto: c) controllare l'efficienza degli apparati e la loro manutenzione aggiunto: i tecnici sanitari di radiologia medica nella struttura pubblica e privata attuano le modalita' tecnico-operative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione diagnostica ed all'espletamento degli atti terapeutici, secondo le finalita' diagnostiche o terapeutiche e le indicazioni fornite dal medico radio-diagnosta, radio-terapista o nucleare che ha la facolta' dell'intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura;

tolto: d) eseguire il lavoro della camera oscura, della registrazione e della archiviazione delle pellicole. E' fatto divieto ai tecniciaggiunto: b) il tecnico sanitario di radiologia medica tolto: di fornire prestazioni fuori dei gabinetti radiologici debitamente autorizzati, se non sotto il diretto controllo e in presenza aggiunto: e' tenuto a svolgere la propria opera nella struttura pubblica e privata, nei settori o servizi ove l'attivita' radiologica e' complementare all'esercizio clinico dei medici non radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologotolto: , che ne assume, di volta in volta, la responsabilita'aggiunto: ;

aggiunto: c) i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilita' specifica tecnico-professionale degli atti a loro attribuiti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-08-04;1103~art11 · fonte del testo

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