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Miscellanea
Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica
Legge 4 agosto 1965, n. 1103
- Aggiornato al
- 24 febbraio 1983
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 30
- Art. 1E' soggetto a vigilanza del Ministero della sanita' l'esercizio dell'arte ausiliaria…
- Art. 2Chiunque intenda esercitare, sia presso ospedali o enti pubblici, sia presso ambulatori…
- Art. 3L'istituzione delle scuole di tecnico di radiologia medica e' autorizzata con decreto del…
- Art. 4Le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di…
- Art. 5Gli istituti ed ospedali che, ai sensi dell'articolo precedente, intendano istituire…
- Art. 6Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria…
- Art. 7Il tirocinio degli allievi presso gli istituti ed ospedali di cui all'articolo 4, che…
- Art. 8Al termine del corso di studi gli allievi sosterranno una prova di esame orale e pratica…
- Art. 9La direzione della scuola e' affidata al direttore dell'istituto radiologico…
- Art. 10Ai candidati di cui all'articolo 8, che superino gli esami, viene rilasciato il diploma…
- Art. 11I tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti, collaborano direttamente con…
- Art. 12L'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e'…
- Art. 13Gli istituti di cura pubblici e privati, i gabinetti radiologici pubblici e privati e gli…
- Art. 14In ogni Provincia e' costituito il Collegio degli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria…
- Art. 15Le disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni…
- Art. 16Chiunque eserciti la professione di tecnico sanitario di radiologia medica in violazione…
- Art. 17Alle pene di cui al precedente articolo soggiace anche chi, essendo regolarmente…
- Art. 18Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di…
- Art. 19Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emanera'…
- Art. 20Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato…
- Art. 21Il diploma di abilitazione di cui al precedente articolo sara' per contro rilasciato…
- Art. 22Il diploma di abilitazione conseguito ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21, abilita…
- Art. 23Le scuole pubbliche o private di tecnico di radiologia riconosciute dallo Stato…
- Art. 24Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.
