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[1]Gli inscritti di leva che al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di corpo, di una arma o di una specialita', commettono alcuno dei reati previsti dagli articoli 157, 158 e 159 del codice penale militare di pace, sono puniti in conformita' delle disposizioni dei detti articoli.
[2]I pubblici ufficiali e gli esercenti una professione sanitaria che concorrono con gli inscritti di leva a commettere alcuno dei reati suindicati sono puniti in conformita' degli articoli 162 e 163 del detto codice. In tempo di guerra le suddette pene sono aumentate in conformita' dell'art. 47 del codice penale militare di guerra.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
