Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 dicembre 1926 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Tutte le disposizioni degli antichi Stati, riguardanti vincoli e privilegi nell'esercizio della farmacia, di cui all'art. 215 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636 (art. 68 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849), sono abrogate e cessano di aver vigore con la pubblicazione della presente legge. 1 5
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238
1Il Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che il presente articolo e' esteso alle Nuove Provincie, con le modifiche contenute nel citato articolo 15.
Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914
5Il Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 32 della legge sull'esercizio delle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, sono sostituite le seguenti disposizioni".
Testo in vigore dal 8 dicembre 1926 al 22 dicembre 2008
