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Tutte le disposizioni degli antichi Stati, riguardanti vincoli e privilegi nell'esercizio della farmacia, di cui all'art. 215 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636 (art. 68 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849), sono abrogate e cessano di aver vigore con la pubblicazione della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238
1Il Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che il presente articolo e' esteso alle Nuove Provincie, con le modifiche contenute nel citato articolo 15.
Testo in vigore dal 28 giugno 1923 al 8 dicembre 1926
