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Tutte le disposizioni degli antichi Stati, riguardanti vincoli e privilegi nell'esercizio della farmacia, di cui all'art. 215 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636 (art. 68 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849), sono abrogate e cessano di aver vigore con la pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 28 giugno 1923
