(1) Gli enti assicuratori obbligati alle prestazioni in base alla presente Convenzione corrispondono le prestazioni in denaro nella valuta del proprio Stato con efficacia liberatoria. (2) I trasferimenti derivanti dalla presente Convenzione sono considerati come pagamenti correnti e si effettuano in conformita' agli accordi di pagamento vigenti tra i due Stati contraenti al momento del trasferimento. Cio' vale egualmente per i trasferimenti in un terzo Stato, se esiste un accordo di pagamento con tale Stato. (3) Se le disposizioni di uno dei due Stati contraenti fanno dipendere i pagamenti all'estero dal compimento di determinate formalita'; le disposizioni valevoli per i nazionali si applicano egualmente alle persone e agli enti che debbono ricevere o effettuare un pagamento in base alla presente Convenzione. (4) Le prestazioni in denaro delle assicurazioni-pensioni come anche le rendite e le indennita' funerarie dell'assicurazione infortuni, che debbono essere corrisposte dagli enti assicuratori di uno dei due Stati contraenti ad un avente diritto nel territorio dell'altro Stato, sono pagate, a carico dell'ente assicuratore obbligato e secondo le disposizioni per esso valevoli, dall'ente assicuratore competente per il luogo di dimora dell'avente diritto. Disposizioni particolari, specialmente per quanto concerne il reciproco rimborso delle spese e le modalita' di pagamento, saranno concordate fra le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti. Queste Autorita' potranno inoltre concordare per il pagamento di determinate pensioni o rendite un regolamento che deroghi al primo periodo del presente paragrafo.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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