Se, per determinare un diritto derivante dalle assicurazioni sociali di uno dei due Stati contraenti, occorre tener conto dell'importo di una prestazione assicurativa o di altri proventi dell'altro Stato espressi nella valuta di questo Stato, tale importo e' calcolato secondo le disposizioni dell'accordo sui pagamenti in vigore fra i due Stati, relative ai trasferimenti nel campo delle assicurazioni sociali, tenendo conto delle condizioni di cambio vigenti in ciascuno Stato.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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