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Impresa
Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; c) Accordo aggiuntivo della Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953
Legge 17 luglio 1954, n. 823
- Aggiornato al
- 10 settembre 1954
- Articoli
- 40
- Versioni storiche
- 77
- Art. 1Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di…
- Art. 2(1) I cittadini italiani nella Repubblica Federale di Germania e i cittadini tedeschi…
- Art. 3(1) I cittadini dei due Stati contraenti, che si trovano nel territorio di uno dei due…
- Art. 4Per le assicurazioni sociali si applicano, in via di principio, le disposizioni dello…
- Art. 5(1) In deroga al principio dell'articolo 4 sono stabilite le seguenti eccezioni: 1) se un…
- Art. 6(1) Se, in base alle disposizioni in vigore in uno dei due Stati contraenti, una…
- Art. 7I cittadini italiani e tedeschi che si recano dal territorio di uno dei due Stati…
- Art. 8Qualora le prestazioni per lo stesso evento assicurativo siano dovute dagli enti…
- Art. 9(1) L'assicurato che ha un diritto a prestazioni nei confronti dell'ente assicuratore di…
- Art. 10(1) Nei casi di cui all'articolo 9 le prestazioni in natura sono concesse dall'ente…
- Art. 11I familiari aventi diritto di un assicurato appartenente ad un ente assicuratore di uno…
- Art. 12Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali valgono…
- Art. 13Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado dell'incapacita'…
- Art. 14(1) Le prestazioni per malattie professionali, indennizzabili secondo la legislazione di…
- Art. 15(1) Gli enti assicuratori dei due Stati contraenti, che conducono un'inchiesta circa un…
- Art. 16Se un'impresa, avente sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, compie nel…
- Art. 17(1) Per gli assicurati, che siano stati sottoposti in entrambi gli Stati contraenti ad…
- Art. 18(1) Per l'applicazione dell'articolo 17 gli enti assicuratori dei due Stati contraenti…
- Art. 19Se, in base alle disposizioni di uno dei due Stati contraenti, sussiste un diritto a…
- Art. 20Quando la somma delle pensioni calcolate secondo la presente Convenzione risulta…
- Art. 21(1) Gli enti assicuratori obbligati alle prestazioni in base alla presente Convenzione…
- Art. 22Se, per determinare un diritto derivante dalle assicurazioni sociali di uno dei due Stati…
- Art. 23(1) Gli enti, le associazioni e le autorita' competenti per le assicurazioni sociali dei…
- Art. 24(1) Le esenzioni da tasse e imposte previste dalla legislazione di uno dei due Stati…
- Art. 25Gli enti, le associazioni, le autorita' e i tribunali competenti per le assicurazioni…
- Art. 26Le autorita' diplomatiche e consolari dei due Stati contraenti sono autorizzate, senza…
- Art. 27(1) Le istanze presentate presso enti assicuratori o altri uffici competenti di uno Stato…
- Art. 28Le istanze che sono indirizzate agli enti, alle autorita' o ai tribunali competenti per…
- Art. 29Gli enti assicuratori nella Repubblica Federale di Germania assumono, dei diritti a…
- Art. 30(1) Le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti concorderanno…
- Art. 31(1) Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione…
- Art. 32Qualora i contributi siano stati versati ad un ente assicuratore di uno dei due Stati…
- Art. 33(1) Quando tra gli enti assicuratori o le autorita' competenti per le assicurazioni…
- Art. 34Non sara' derogato in virtu' dell'articolo 2 alle disposizioni dei due Stati contraenti…
- Art. 35Ai sensi della presente Convenzione si intendono per Supreme Autorita' Amministrative…
- Art. 36(1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi…
- Art. 37Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non puo' opporsi la…
- Art. 38La presente Convenzione si applica anche al Land Berlin appena il Governo della…
- Art. 39(1) La presente Convenzione e' conclusa per la durata di un anno a partire dalla data…
- Art. 40(1) La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati…
