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Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni, e' autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire tremila milioni per l'esercizio 1973. Il termine del 31 dicembre 1983, previsto dall'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' prorogato al 31 dicembre 1988.

Testo in vigore dal 13 novembre 1973 al 25 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-10-16;676~art5 · fonte del testo

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