La lettera f) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' sostituita dalla seguente: "f) costruzione, ammodernamento, acquisto di opere, impianti ed attrezzature a terra e a bordo, per la conservazione e la lavorazione del pescato, nonche' per la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti ittici, per l'approvvigionamento dei natanti da pesca, per altri impianti e manufatti d'uso collettivo per la pesca;".

Testo vigente dal 13 novembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-10-16;676~art6 · fonte del testo

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