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Miscellanea
Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima
Legge 16 ottobre 1973, n. 676
- Aggiornato al
- 25 giugno 1976
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della…
- Art. 2Le lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono sostituite…
- Art. 3I contributi di cui all'articolo 1 della presente legge sono destinati fino al massimo…
- Art. 4Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione dei contributi per gli scopi previsti dal…
- Art. 5Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui…
- Art. 6La lettera f) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e'…
- Art. 7Con decorrenza dal 1 luglio 1973, i familiari dei marittimi imbarcati su natanti da pesca…
- Art. 8Ad integrazione dell'indennita' di malattia dovuta dalle Casse marittime Adriatica…
- Art. 9A decorrere dal 1 luglio 1973, lo Stato concorre alle spese per le provvidenze previste…
- Art. 10Gli assegni familiari spettano, ai sensi del testo unico delle norme sugli assegni…
- Art. 11L'articolo 17 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' sostituito con il seguente: "E'…
- Art. 12All'onere di lire 500 milioni derivante dall'articolo 1 della presente legge, relativo…
